Barche con bandiera estera in Italia: arrivano i chiarimenti del Ministero

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una circolare del 18 giugno 2026 per chiarire l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70, la cosiddetta legge sulla “Valorizzazione della risorsa mare”.

Il tema riguarda le unità da diporto fino a 24 metri con bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque italiane e che sono di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o di società con sede legale in Italia.

Negli ultimi mesi la norma aveva generato diversi dubbi tra armatori, proprietari e operatori del settore. La circolare chiarisce ora quali documenti devono essere presenti a bordo e quando è necessario richiedere un’attestazione da parte di un Organismo Notificato.

A chi si applica la nuova regola

La disposizione riguarda le unità da diporto:

  • fino a 24 metri;
  • battenti bandiera estera;
  • di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia oppure di persone giuridiche con sede legale in Italia;
  • che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiani.

In questi casi il proprietario deve poter dimostrare l’idoneità alla navigabilità dell’unità secondo quanto previsto dallo Stato di bandiera.

Cosa bisogna avere a bordo

Se lo Stato di bandiera prevede specifiche certificazioni, sarà necessario avere a bordo la documentazione rilasciata secondo le regole di quello Stato.

Se invece la normativa dello Stato di bandiera non prevede certificazioni specifiche, l’unità dovrà essere sottoposta a visita presso un Organismo Notificato ai sensi del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.

A seguito della visita, l’Organismo Notificato rilascerà un’attestazione con validità quinquennale.

L’attestazione non è un certificato di sicurezza italiano

Un chiarimento importante riguarda la natura dell’attestazione.

Il Ministero precisa che non si tratta di una certificazione di sicurezza italiana e non sostituisce eventuali documenti richiesti dallo Stato di bandiera estero.

La visita ha una finalità specifica: verificare che lo stato dell’unità non presenti potenziali rischi per la sicurezza della navigazione o per l’integrità dell’ambiente marino, con particolare riferimento a situazioni di incuria o carenza di manutenzione.

Durante la verifica potranno quindi essere valutati, ad esempio, impianti elettrici, impianti gas, sistemi antincendio, aspirazione delle acque di sentina, prese a mare, infiltrazioni dello scafo e altri elementi che possano incidere sulla sicurezza o sull’ambiente.

L’attestazione deve essere inviata alle autorità?

No ➡️ La circolare chiarisce che l’attestazione non deve essere trasmessa all’ATCN o ad altre autorità italiane. Deve però essere conservata a bordo, insieme agli altri documenti dell’unità.

Questo significa che, in caso di controllo, il comandante dovrà essere in grado di esibire la documentazione prevista.

Documenti in lingua estera: serve la traduzione?

Le certificazioni previste dallo Stato di bandiera, se redatte in lingua estera, devono essere accompagnate da traduzione asseverata.

La traduzione non è richiesta per i documenti già redatti in lingua inglese.

Chi deve verificare se serve l’attestazione

Il Ministero chiarisce che spetta al comandante dell’unità verificare la documentazione dello Stato di bandiera e valutare se, in base alla normativa applicabile, sia necessaria l’attestazione rilasciata da un Organismo Notificato.

Per questo motivo è importante controllare per tempo la documentazione dell’imbarcazione, soprattutto prima della stagione nautica o prima di navigare stabilmente in acque italiane.

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