Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una circolare del 18 giugno 2026 per chiarire l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70, la cosiddetta legge sulla “Valorizzazione della risorsa mare”.
Il tema riguarda le unità da diporto fino a 24 metri con bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque italiane e che sono di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o di società con sede legale in Italia.
Negli ultimi mesi la norma aveva generato diversi dubbi tra armatori, proprietari e operatori del settore. La circolare chiarisce ora quali documenti devono essere presenti a bordo e quando è necessario richiedere un’attestazione da parte di un Organismo Notificato.
La disposizione riguarda le unità da diporto:
In questi casi il proprietario deve poter dimostrare l’idoneità alla navigabilità dell’unità secondo quanto previsto dallo Stato di bandiera.
Se lo Stato di bandiera prevede specifiche certificazioni, sarà necessario avere a bordo la documentazione rilasciata secondo le regole di quello Stato.
Se invece la normativa dello Stato di bandiera non prevede certificazioni specifiche, l’unità dovrà essere sottoposta a visita presso un Organismo Notificato ai sensi del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
A seguito della visita, l’Organismo Notificato rilascerà un’attestazione con validità quinquennale.
Un chiarimento importante riguarda la natura dell’attestazione.
Il Ministero precisa che non si tratta di una certificazione di sicurezza italiana e non sostituisce eventuali documenti richiesti dallo Stato di bandiera estero.
La visita ha una finalità specifica: verificare che lo stato dell’unità non presenti potenziali rischi per la sicurezza della navigazione o per l’integrità dell’ambiente marino, con particolare riferimento a situazioni di incuria o carenza di manutenzione.
Durante la verifica potranno quindi essere valutati, ad esempio, impianti elettrici, impianti gas, sistemi antincendio, aspirazione delle acque di sentina, prese a mare, infiltrazioni dello scafo e altri elementi che possano incidere sulla sicurezza o sull’ambiente.
No ➡️ La circolare chiarisce che l’attestazione non deve essere trasmessa all’ATCN o ad altre autorità italiane. Deve però essere conservata a bordo, insieme agli altri documenti dell’unità.
Questo significa che, in caso di controllo, il comandante dovrà essere in grado di esibire la documentazione prevista.
Le certificazioni previste dallo Stato di bandiera, se redatte in lingua estera, devono essere accompagnate da traduzione asseverata.
La traduzione non è richiesta per i documenti già redatti in lingua inglese.
Il Ministero chiarisce che spetta al comandante dell’unità verificare la documentazione dello Stato di bandiera e valutare se, in base alla normativa applicabile, sia necessaria l’attestazione rilasciata da un Organismo Notificato.
Per questo motivo è importante controllare per tempo la documentazione dell’imbarcazione, soprattutto prima della stagione nautica o prima di navigare stabilmente in acque italiane.
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